Accesso civico

l Gruppo RetiAmbiente ha adottato un "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33".

Il Regolamento disciplina:

  • Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
  • Il diritto di accesso civico (semplice)
  • Il diritto di accesso generalizzato (cd. FOIA)

Per la completa osservazione della normativa si rinvia al seguente link

Descrizione:
L'accesso civico c.d. "semplice" è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione.

ISTRUZIONI PER INVIARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO

Tutte le tipologie di richieste di accesso (ai documenti amministrativi, civico, generalizzato) devono essere inviate a mezzo e-mail (info@esaspa.it), o PEC (elbana.servizi.ambientali.spa@pec.it), allegando il relativo modello debitamente compilato, per garantire il rispetto dei termini della gestione delle stesse.
Per le sole richieste di accesso ai documenti amministrativi è consigliabile indicare nel testo dell'e-mail l'ufficio destinatario della richiesta, se noto.

Data di creazione: 31/05/2022
Data di ultima modifica: 31/05/2024